A chi è rivolto

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Descrizione

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell'originale archiviato presso gli enti.

La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).

Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Come fare

Per accedere al servizio è necessario compilare il modulo online.

Cosa serve

Per compilare il modulo online serve:

  • essere in possesso di SPID;
  • una copia del documento d’identità;
  • Documentazione comprovante il titolo dichiarato.

Cosa si ottiene

Si ottiene l’accesso o la riproduzione dell’atto richiesto.

Quanto costa

Oltre agli eventuali diritti di segreteria o istruttoria previsti, se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, occorre acquistare anche una marca da bollo da 16,00 € da apporre sulla copia conforme.

Ulteriori informazioni

Tempi e scadenze

30 Giorni

30 giorni

Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d'accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.

Il procedimento può essere differito, per esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l'amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda corretta.

L'accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.

Il responsabile dell'ufficio valuta se la domanda è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.

Accedi al servizio

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Ultimo aggiornamento

27/11/2024, 10:03

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