Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Obbligo vaccinale.
In vigore dall'8 gennaio 2022 l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.
Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Green Pass rafforzato: estesione dell'obbligo a lavoratori dai 50 anni.
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età occorre il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.
Green Pass base: estensione dell'obbligo.
È esteso l'obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona dal 20 gennaio e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali dal 1 febbraio, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Scuola, regole per la gestione dei casi positivi.
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
Scuola dell'infanzia.
In presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Scuola primaria.
Con un caso di positività, l'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni.
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale.
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo.
Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Con decreto legge N. 172 del 26 novembre 2021 il Governo ha introdotto il green pass rafforzato e ulteriormente esteso l'obbligo del green pass base.
In particolare:
1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 entra in vigore il green pass rafforzato, rilasciato dopo aver effettuato almeno la prima dose del ciclo vaccinale oppure in seguito a guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2. Il Green pass rafforzato è obbligatorio per accedere a:
- spettacoli;
- Musei Civici, Biblioteche e Archivio;
- eventi sportivi;
- ristorazione al chiuso (a eccezione dei servizi all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati ai clienti ivi alloggiati, ai quali è richiesto il green pass base);
- feste e discoteche;
- cerimonie pubbliche.
2. Dal 6 dicembre 2021 il green pass base(ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo) è obbligatorio anche per:
- alberghi;
- spogliatoio per l’attività sportiva (con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per età o di disabilità);
- trasporto pubblico locale e regionale.
Resta in vigore l'obbligo della certificazione verde base per:
- tutto il personale scolastico(docenti, impiegati, collaboratori, dirigenti) e per chiunque accede alle strutture scolastiche a qualunque titolo (come addetti a mense e pulizie), compresi i genitori degli alunni. Agli alunni il certificato non è richiesto;
- tutti gli studenti universitari e quelli dell’alta formazioneartistica, musicale e coreutica; per tutto il personale docente e tecnico-amministrativo del sistema universitario e di AFAM; per tutti coloro che accedono alle strutture a qualunque titolo;
- tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico, compresi i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
- tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato;
- tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la pubblica amministrazione o datori di lavoro privati.
Rimane obbligatorio il green pass base per accedere ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
E per accedere a:
- centri termali (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Il controllo e la verifica del green pass per l’accesso è affidato ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività interessate, o ai loro delegati.
Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.