Albo dei Giudici popolari

  • Servizio attivo


A chi è rivolto

I cittadini che desiderano far parte dell'Albo di Giudice popolare che posseggono i requisiti richiesti.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale (requisito non più certificabile, ma desumibile dal certificato del Casellario Giudiziale);
  • età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
  • possesso del titolo di studio di licenza media per le Corti d'Assise e di diploma di istruzione superiore per le Corti d'Assise di appello;
  • non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'Art. 12 della Legge n. 287 del 10 aprile 1951: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Descrizione

L'albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare. È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di appello in occasione dei processi. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio.

Come fare

L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti.

Gli organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.

Le domande si presentano, tra il 1 maggio e il 31 luglio degli anni dispari.

L'iscrizione agli elenchi è permanente.

L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione.

La cancellazione dagli elenchi può avvenire d'ufficio nei casi previsti dall'Art. 12 Legge 287/51.

Cosa serve

Il cittadino deve presentare un documento d'identità in corso di validità e la fotocopia del titolo di studio richiesto.

Cosa si ottiene

Si ottiene l'scrizione all'Albo dei Giudici popolari.

Tempi e scadenze

30 Giorni

30 giorni

La procedura si conclude in pochi minuti.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Numero di telefono 0354948810 (interno 1)

Responsabile di Settore
Numero di telefono 0354948810 (interno 6)
Istruttore amministrativo servizio demografico
Numero di telefono 0354948810 (interno 1)
Funzionario amministrativo servizio demografico
Numero di telefono 0354948810 (interno 1)

Strumento di tutela giurisdizionale

Pantò Nunzio


Revisioni

Numero di revisioni: 2

Data di ultima revisione: Mon Apr 19 09:04:00 CEST 2021

Pagina aggiornata il Wed Nov 27 10:03:00 CET 2024

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