A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito nel territorio del Comune di Medolago il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che ha sostituito la Tariffa di igiene ambientale (TIA).
La TARES deve coprire totalmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, e dei costi relativi ai servizi generali ed indivisibili del Comune.
Per l’anno 2013 la TARES comprende:
• una parte destinata al Comune che copre il costo di gestione dei rifiuti urbani
• una parte (maggiorazione) destinata allo Stato, pari a 0,30 euro al mq
• una parte destinata alla Provincia (tributo provinciale pari al 5% solo sulla parte destinata al Comune)
La TARES deve essere pagata da chi occupa/detiene locali e/o aree scoperte operative, a qualsiasi uso destinati.
La TARES va pagata dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sino al primo giorno del mese successivo in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27 luglio 2013è stato stabilito di procedere alla riscossione la TARES in due rate così concepite:
• 1^ rata con scadenza 30 settembre ï® 50% della quota annuale spettante al Comune + 50% della parte annuale spettante alla Provincia;
• 2^ rata con scadenza 31 dicembre ï®saldo quota spettante al Comune + saldo quota spettante alla Provincia e tutta la quota di competenza dello Stato (maggiorazione 0,30 al mq).
La riscossione della TARES 2013 è gestita direttamente dall’Ufficio Tributi comunale.
Nei primi giorni di settembre verrà recapitata la bolletta con allegati due modelli F24 da utilizzare per il pagamento della rata di settembre e di dicembre.
NOTA BENE l’F24 per il versamento della rata di dicembre, vista l’attuale incertezza normativa, non è comprensivo della maggiorazione dello 0,30 al mq di competenza dello Stato per la quale, se confermata, si provvederà all’invio entro il prossimo 15 dicembre di apposito F24.
ATTUALEMTE NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE IN UN'UNICA SOLUZIONE IL VERSAMENTO DELLA TARES.
DICHIARAZIONE
Si considera valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TIA/TARSU, salvo che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
I soggetti per i quali vi è l’obbligo di presentare dichiarazione TARES devono compilare i moduli appositamente predisposti dall’Ufficio Tributi entro il giorno 20 del mese successivo in cui si è verifica l’inizio/cessazione/variazione dell’occupazione e/o della detenzione.
La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Tributo in piazza Marcoli, 2 al primo piano, oppure spedita a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.