Eventi e Comunicazioni
De-certificazione
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( c.d. legge di stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e Privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
Pertanto dal 1° gennaio 2012:
1. Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
2. Nei rapporti con tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione ed i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà (autocertificazione);
3. Le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi non possono più né accettare né richiedere certificati.
In conseguenza delle disposizioni di legge sopra richiamate, dal 1° gennaio 2012 sui certificati rilasciati da questo Ente verrà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: " Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di pubblici servizi ". Tali certificati potranno essere consegnati solo a Privati. Ricordiamo che i certificati anagrafici sono soggetti all'imposta di bollo (14,62 euro) fin dall'origine, salvo servano per un uso esente.
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